Il CSPI è l’organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.
Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:
− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette
istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola
primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
− 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della
cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati
dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
− 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle
rispettive associazioni.
Si ricorda che, in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la componente elettiva del CSPI è stata prorogata per quattro anni consecutivi, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, fino al 31 agosto 2024.
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐒𝐈 𝐕𝐎𝐓𝐀
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 𝟎𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒* 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟖,𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕,𝟎𝟎.
(*) In caso di impossibilità di svolgere le elezioni il 7 maggio o nei giorni successivi a causa della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività didattiche stabilite sia dai calendari regionali sia dalle scuole stesse, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata al primo giorno utile non festivo.
𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐕𝐎𝐓𝐀𝐑𝐄
Può votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
𝐂𝐇𝐈 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐕𝐎𝐓𝐀𝐑𝐄
Non può votare il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
𝐃𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐈 𝐕𝐎𝐓𝐀
Il personale docente e ATA (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle
I docenti con incarico di presidenza (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di
Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola (la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto è individuata dall’Ufficio scolastico regionale).
I dirigenti scolastici (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.
Il personale comandato, collocato fuori ruolo vota presso la propria istituzione scolastica. Tale personale può presentare richiesta di votare presso altra istituzione scolastica entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli elettori aventi diritto al voto.
Il personale fuori sede per servizio o residente in Comune diverso può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede, fermo restando che il voto deve essere espresso per i candidati della componente di
𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐈 𝐕𝐎𝐓𝐀
Si vota mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda elettorale e mediante l’indicazione del 𝐜𝐨𝐠𝐧𝐨𝐦𝐞* del candidato (Nel caso di omonimie nella stessa lista è necessario indicare anche il nome e della data di nascita del candidato o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio)
Si può votare solo per i candidati che appartengono alla propria componente.
Il personale docente esprime il voto separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota per la componente docente della scuola primaria.
I docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte.
NOTA BENE: il personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d’Aosta vota senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐄 𝐒𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐄𝐒𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐄
Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente. Nel dettaglio:
1 preferenza per la componente personale docente scuola infanzia;
4 preferenze per la componente personale docente scuola primaria;
4 preferenze per la componente personale docente scuola primo grado;
3 preferenze per la componente personale docente scuola secondo grado;
2 preferenze per la componente personale dirigente scolastico;
1 preferenza per la componente personale ATA;
1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca;
1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena;
1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d’Aosta.
Di seguito, le proposte.
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